(CODICE CIVILE-art. 2479 ter)
                            Art. 2479-ter 
 
               (Invalidita' delle decisioni dei soci). 
 
  Le decisioni dei soci che non sono prese in conformita' della legge
o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non  vi
hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio  sindacale
entro  novanta  giorni  dalla  loro  trascrizione  nel  libro   delle
decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunita' e
ne  sia  fatta  richiesta  dalla  societa'  o  da  chi  ha   proposto
l'impugnativa, puo' assegnare un termine non superiore a  centottanta
giorni per l'adozione di una nuova decisione idonea ad  eliminare  la
causa di invalidita'. 
 
  Qualora possano recare danno  alla  societa',  sono  impugnabili  a
norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione
determinante di soci che hanno, per conto  proprio  o  di  terzi,  un
interesse in conflitto con quello della societa'. 
 
  Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e  quelle  prese
in assenza assoluta  di  informazione  possono  essere  impugnate  da
chiunque  vi  abbia  interesse  entro  tre  anni  dalla  trascrizione
indicata nel  primo  periodo  del  ((primo))  comma.  Possono  essere
impugnate senza limiti  di  tempo  le  deliberazioni  che  modificano
l'oggetto sociale prevedendo attivita' impossibili o illecite. 
 
  Si applicano, in quanto  compatibili,  gli  articoli  2377,  primo,
quinto, settimo, ottavo e nono  comma,  2378,  2379-bis,  2379-ter  e
2434-bis.