(CODICE CIVILE-art. 2482 bis)
                           Art. 2482-bis. 
 
                (Riduzione del capitale per perdite). 
 
  Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre  un  terzo  in
conseguenza di  perdite,  gli  amministratori  devono  senza  indugio
convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. 
 
  All'assemblea  deve   essere   sottoposta   una   relazione   degli
amministratori sulla situazione patrimoniale della societa',  con  le
osservazioni  nei  casi  previsti  dall'articolo  2477  del  collegio
sindacale ((o del soggetto  incaricato  di  effettuare  la  revisione
legale dei conti)). Se l'atto costitutivo non  prevede  diversamente,
copia della relazione e delle  osservazioni  deve  essere  depositata
nella sede della societa' almeno otto  giorni  prima  dell'assemblea,
perche' i soci possano prenderne visione. 
 
  Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto  dei  fatti  di
rilievo avvenuti dopo  la  redazione  della  relazione  prevista  nel
precedente comma. 
 
  Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita  a
meno  di  un   terzo,   deve   essere   convocata   l'assemblea   per
l'approvazione del bilancio  e  per  la  riduzione  del  capitale  in
proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e
i sindaci ((o il  soggetto  incaricato  di  effettuare  la  revisione
legale dei  conti))  nominati  ai  sensi  dell'articolo  2477  devono
chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in
ragione delle perdite risultanti dal bilancio. 
 
  Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi  interessato,  provvede
con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro
delle imprese a cura degli amministratori. 
 
  Si applica, in quanto  compatibile,  l'ultimo  comma  dell'articolo
2446.