Art. 2482-bis.
(Riduzione del capitale per perdite).
Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio
convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli
amministratori sulla situazione patrimoniale della societa', con le
osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio
sindacale ((o del soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale dei conti)). Se l'atto costitutivo non prevede diversamente,
copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata
nella sede della societa' almeno otto giorni prima dell'assemblea,
perche' i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di
rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel
precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a
meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per
l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in
proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e
i sindaci ((o il soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale dei conti)) nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono
chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in
ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede
con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro
delle imprese a cura degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo
2446.