(CODICE CIVILE-art. 2484)
                             Art. 2484. 
 
                      (Cause di scioglimento). 
 
  Le  societa'  per  azioni,  in   accomandita   per   azioni   e   a
responsabilita' limitata si sciolgono: 
    1) per il decorso del termine; 
    2)  per  il  conseguimento  dell'oggetto   sociale   o   per   la
sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo,  salvo  che  l'assemblea,
all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche
statutarie; 
    3) per l'impossibilita' di  funzionamento  o  per  la  continuata
inattivita' dell'assemblea; 
    4) per la riduzione del capitale al disotto  del  minimo  legale,
salvo quanto e' disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter; 
    5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; 
    6) per deliberazione dell'assemblea; 
    7) per le altre cause  previste  dall'atto  costitutivo  o  dallo
statuto. 
    ((7-bis)  per  l'apertura   della   procedura   di   liquidazione
giudiziale e della liquidazione controllata.)) ((303)) 
 
  La societa' inoltre si scioglie per le altre cause  previste  dalla
legge; in queste ipotesi le disposizioni  dei  seguenti  articoli  si
applicano in quanto compatibili. 
 
  Gli  effetti  dello  scioglimento  si  determinano,  nelle  ipotesi
previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo  comma,  alla  data
dell'iscrizione presso l'ufficio del  registro  delle  imprese  della
dichiarazione con cui gli amministratori ne  accertano  la  causa  e,
nell'ipotesi prevista dal numero 6) del  medesimo  comma,  alla  data
dell'iscrizione della relativa deliberazione. 
 
  Quando l'atto costitutivo o lo statuto  prevedono  altre  cause  di
scioglimento, essi devono determinare la competenza  a  deciderle  od
accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari  di  cui  al
precedente comma. 
 
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AGGIORNAMENTO (303) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile
2020, n. 23, ha  disposto  (con  l'art.  389,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore dell'introduzione del numero 7-bis) al comma 1
del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.