(CODICE CIVILE-art. 2495)
                             Art. 2495. 
 
                   (Cancellazione della societa'). 
 
  Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori  devono
chiedere la cancellazione della societa' dal registro  delle  imprese
((, salvo quanto disposto dal secondo comma)). 
 
  ((Decorsi cinque giorni dalla scadenza  del  termine  previsto  dal
terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore  del  registro  delle
imprese iscrive la cancellazione della societa'  qualora  non  riceva
notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere)). 
 
  Ferma restando l'estinzione della societa', dopo la cancellazione i
creditori sociali non soddisfatti possono far valere i  loro  crediti
nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme  da  questi
riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei  confronti
dei liquidatori, se il  mancato  pagamento  e'  dipeso  da  colpa  di
questi. La domanda, se proposta entro un  anno  dalla  cancellazione,
puo' essere notificata presso l'ultima sede della societa'.