Art. 2495.
(Cancellazione della societa').
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono
chiedere la cancellazione della societa' dal registro delle imprese
((, salvo quanto disposto dal secondo comma)).
((Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal
terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle
imprese iscrive la cancellazione della societa' qualora non riceva
notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere)).
Ferma restando l'estinzione della societa', dopo la cancellazione i
creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti
nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi
riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti
dei liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa di
questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione,
puo' essere notificata presso l'ultima sede della societa'.