(Codice Penale-art. 415)
                              Art. 415. 
 
               (Istigazione a disobbedire alle leggi) 
 
  Chiunque pubblicamente istiga alla  disobbedienza  delle  leggi  di
ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, e' punito con
la reclusione da sei mesi a cinque anni. 
                                                          (36) ((60)) 
 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340,  341,
414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635  del
Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948,  n.  66,  se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali"; 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415,  610  e  635  del
Codice penale, se commessi per motivi politici"; 
  - (con  l'art.  16,  comma  1)  che  le  presenti  modifiche  hanno
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  31  gennaio
1966. 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 23 aprile  1974,  n.  108
(in G.U. 1ยช s.s. 24/4/1974, n. 107), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 415 del  codice
penale, riguardante l'istigazione all'odio  fra  le  classi  sociali,
nella parte in cui non specifica che  tale  istigazione  deve  essere
attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillita'".