(Codice Penale-art. 422)
                              Art. 422. 
 
                              (Strage) 
 
  Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285,  al  fine  di
uccidere,  compie  atti  tali  da  porre  in  pericolo  la   pubblica
incolumita' e' punito, se dal fatto deriva la morte di piu'  persone,
con la morte. (5) 
 
  Se  e'  cagionata  la  morte  di  una  sola  persona,  si   applica
l'ergastolo.  In  ogni  altro  caso  si  applica  la  reclusione  non
inferiore a quindici anni. 
                                                                ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra.