(CODICE CIVILE-art. 2658)
                             Art. 2658. 
 
                (Atti da presentare al conservatore). 
 
  La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al
conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta
di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private,
deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato  in
un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso  basta
la presentazione di  una  copia  autenticata  dall'archivista  o  dal
notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti  indicati
dall'articolo precedente. 
 
  Per la trascrizione di una domanda  giudiziale  occorre  presentare
copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione
di notifica alla controparte. Quando la domanda giudiziale si propone
con ricorso, la parte  che  chiede  la  trascrizione  presenta  copia
conforme dell'atto che la contiene munita di attestazione della  data
del suo deposito presso l'ufficio giudiziario. (321)((322)) 
 
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AGGIORNAMENTO (321) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (322) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".