(Codice Penale-art. 439)
                              Art. 439. 
 
          (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari) 
 
  Chiunque avvelena acque  o  sostanze  destinate  all'alimentazione,
prima che siano attinte o distribuite per il consumo, e'  punito  con
la reclusione non inferiore a quindici anni. 
 
  Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo;  e,
nel caso di morte di piu' persone, si applica la pena di morte. 
                                                            (1) ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con  modificazioni
dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549, ha disposto (con l'art.  7,  comma
1) che "Durante lo stato di guerra  per  i  delitti  preveduti  dagli
articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso  la
pena di morte". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".