(Codice Penale-art. 440)
                              Art. 440. 
 
       (Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari) 
 
  Chiunque  corrompe  o   adultera   acque   o   sostanze   destinate
all'alimentazione, prima che  siano  attinte  o  distribuite  per  il
consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, e' punito con la
reclusione da tre a dieci anni. 
 
  La stessa pena si applica a chi contraffa', in modo pericoloso alla
salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. 
 
  La pena e' aumentata se sono  adulterate  o  contraffatte  sostanze
medicinali. 
                                                            (1) ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con  modificazioni
dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549, ha disposto (con l'art.  7,  comma
1) che "Durante lo stato di guerra  per  i  delitti  preveduti  dagli
articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso  la
pena di morte". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".