Art. 2712.
(Riproduzioni meccaniche).
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le
registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione
meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle
cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne
disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime. ((196a))
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AGGIORNAMENTO (196a)
Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal D.Lgs. 30
dicembre 2010, n. 235, ha disposto (con l'art. 23-quater, comma 1)
che "All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole:
"riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ",
informatiche"."