(CODICE CIVILE-art. 2712)
                             Art. 2712. 
 
                     (Riproduzioni meccaniche). 
 
  Le riproduzioni fotografiche, informatiche o  cinematografiche,  le
registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra  rappresentazione
meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei  fatti  e  delle
cose rappresentate, se colui contro il quale  sono  prodotte  non  ne
disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime. ((196a)) 
 
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AGGIORNAMENTO (196a) 
  Il D.Lgs. 7 marzo 2005,  n.  82,  come  modificato  dal  D.Lgs.  30
dicembre 2010, n. 235, ha disposto (con l'art.  23-quater,  comma  1)
che  "All'articolo  2712  del   codice   civile   dopo   le   parole:
"riproduzioni   fotografiche"   e'   inserita   la    seguente:    ",
informatiche"."