(Codice Penale-art. 449)
                              Art. 449. 
 
                     (Delitti colposi di danno) 
 
  Chiunque, al di fuori delle  ipotesi  previste  nel  secondo  comma
dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa  un  incendio,  o  un  altro
disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con  la
reclusione da uno a cinque anni. ((172)) 
 
  La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro  ferroviario  o  di
naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone
o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone. 
 
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AGGIORNAMENTO (172) 
  La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 7)
che "All'articolo 449,  primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  la
parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al  di  fuori  delle
ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,"." 
  La medesima modifica era stata precedentemente  disposta  dall'art.
1, comma  7,  del  D.L.  4  agosto  2000,  n.  220,  convertito,  con
modificazioni, dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275.