(CODICE CIVILE-art. 276)
                              Art. 276 
 
                      (Legittimazione passiva). 
 
  La domanda per la  dichiarazione  di  paternita'  o  di  maternita'
((...)) deve essere proposta nei confronti del presunto  genitore  o,
in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro  mancanza,  la
domanda deve essere proposta nei confronti di  un  curatore  nominato
dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. 
 
  Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse.