(Codice Penale-art. 453)
                              Art. 453. 
 
(Falsificazione di  monete,  spendita  e  introduzione  nello  Stato,
               previo concerto, di monete falsificate) 
 
  E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa  da
lire cinquemila a trentamila: 
 
  1° chiunque contraffa' monete nazionali o straniere,  aventi  corso
legale nello Stato o fuori; 
 
  2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine,  col  dare  ad
esse l'apparenza di un valore superiore; 
 
  3°  chiunque,  non  essendo   concorso   nella   contraffazione   o
nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con  un
intermediario, introduce nel  territorio  dello  Stato  o  detiene  o
spende o mette  altrimenti  in  circolazione  monete  contraffatte  o
alterate; 
 
  4° chiunque, al  fine  di  metterle  in  circolazione,  acquista  o
comunque  riceve,  da  chi  le   ha   falsificate,   ovvero   da   un
intermediario, monete contraffatte o alterate. 
 
  ((La stessa pena si applica  a  chi,  legalmente  autorizzato  alla
produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli  strumenti  o  dei
materiali nella sua disponibilita', quantitativi di monete in eccesso
rispetto alle prescrizioni. 
 
  La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e
secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso  legale
e il termine iniziale dello stesso e' determinato.)). 
                                                                (181) 
 
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AGGIORNAMENTO (181) 
  Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n.  213,  come  modificato  dal  D.L.  25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,  dalla  L.  23
novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art.  52-quater,  comma  3)
che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso  entro
il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo,  salvo
che,  nei  casi  di  falsificazione,  il  colpevole  abbia  posto  in
circolazione le monete o i valori di  bollo  successivamente  a  tale
data.