(Codice Penale-art. 473)
                              Art. 473. 
 
(( (Contraffazione, alterazione o uso di marchi  o  segni  distintivi
             ovvero di brevetti, modelli e disegni). )) 
 
  ((Chiunque,  potendo  conoscere  dell'esistenza   del   titolo   di
proprieta'  industriale,  contraffa'  o   altera   marchi   o   segni
distintivi, nazionali  o  esteri,  di  prodotti  industriali,  ovvero
chiunque, senza essere concorso nella contraffazione  o  alterazione,
fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito  con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro  2.500  a
euro 25.000. 
 
  Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni  e  della
multa da euro 3.500  a  euro  35.000  chiunque  contraffa'  o  altera
brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri,  ovvero,
senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa  uso  di
tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. 
 
  I delitti previsti dai  commi  primo  e  secondo  sono  punibili  a
condizione che siano state osservate le norme  delle  leggi  interne,
dei regolamenti comunitari e delle convenzioni  internazionali  sulla
tutela della proprieta' intellettuale o industriale)). 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36,  comma
1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati  nel
presente Testo Unico, all'uso e messa in  vendita  e  detenzione  dei
contrassegni  contraffatti  ed  alla   detenzione   degli   strumenti
destinati alla contraffazione".