(Codice Penale-art. 474)
                              Art. 474. 
 
(( (Introduzione nello  Stato  e  commercio  di  prodotti  con  segni
                             falsi). )) 
 
  ((Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo  473,
chiunque introduce nel territorio dello  Stato,  al  fine  di  trarne
profitto, prodotti industriali con marchi o altri  segni  distintivi,
nazionali  o  esteri,  contraffatti  o  alterati  e'  punito  con  la
reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a  euro
35.000. 
 
  Fuori dei  casi  di  concorso  nella  contraffazione,  alterazione,
introduzione nel territorio dello  Stato,  chiunque  detiene  per  la
vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al  fine
di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e' punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 
 
  I delitti previsti dai  commi  primo  e  secondo  sono  punibili  a
condizione che siano state osservate le norme  delle  leggi  interne,
dei regolamenti comunitari e delle convenzioni  internazionali  sulla
tutela della proprieta' intellettuale o industriale)). 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36,  comma
1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati  nel
presente Testo Unico, all'uso e messa in  vendita  e  detenzione  dei
contrassegni  contraffatti  ed  alla   detenzione   degli   strumenti
destinati alla contraffazione".