(Codice Penale-art. 491)
                              Art. 491. 
 
(( Falsita' in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. )) 
 
  ((Se alcuna delle  falsita'  prevedute  dagli  articoli  precedenti
riguarda un testamento olografo,  ovvero  una  cambiale  o  un  altro
titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il  fatto
e' commesso al fine di recare a se' o ad  altri  un  vantaggio  o  di
recare ad altri  un  danno,  si  applicano  le  pene  rispettivamente
stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. 
  Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo
comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita',  soggiace
alla pena stabilita nell'articolo 489  per  l'uso  di  atto  pubblico
falso.)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (107) 
  Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera d)) che e' concessa amnistia per  il  reato  previsto  dal
presente articolo in relazione agli articoli 476  e  482  del  codice
penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 12,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.