(CODICE CIVILE-art. 316 bis)
                            Art. 316-bis. 
 
                     Concorso nel mantenimento . 
 
  I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli
in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la  loro  capacita'
di lavoro professionale o casalingo.  Quando  i  genitori  non  hanno
mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in  ordine  di  prossimita',
sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari  affinche'
possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. 
 
  In caso di inadempimento il presidente del tribunale o  il  giudice
da lui designato, su istanza di chiunque  vi  ha  interesse,  sentito
l'inadempiente ed assunte informazioni, puo' ordinare con decreto che
una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia
versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per
il   mantenimento,   l'istruzione   e   l'educazione   della   prole.
(321)((322)) 
 
  Il decreto, notificato  agli  interessati  ed  al  terzo  debitore,
costituisce titolo esecutivo,  ma  le  parti  ed  il  terzo  debitore
possono proporre  opposizione  nel  termine  di  venti  giorni  dalla
notifica. 
 
  L'opposizione  e'  regolata  dalle  norme   che   disciplinano   il
procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni  e  alle
famiglie. (321)((322)) 
 
  Le parti ed il terzo  debitore  possono  sempre  chiedere,  con  le
medesime forme, la  modificazione  e  la  revoca  del  provvedimento.
(321)((322)) 
 
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AGGIORNAMENTO (321) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (322) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".