Art. 316-bis.
Concorso nel mantenimento .
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli
in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita'
di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno
mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimita',
sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche'
possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice
da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito
l'inadempiente ed assunte informazioni, puo' ordinare con decreto che
una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia
versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per
il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
(321)((322))
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore,
costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore
possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla
notifica.
L'opposizione e' regolata dalle norme che disciplinano il
procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle
famiglie. (321)((322))
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le
medesime forme, la modificazione e la revoca del provvedimento.
(321)((322))
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AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente
disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".