(CODICE CIVILE-art. 320)
                              Art. 320. 
 
                  Rappresentanza e amministrazione. 
 
  I genitori congiuntamente, o quello di essi  che  esercita  in  via
esclusiva la ((responsabilita' genitoriale)), rappresentano  i  figli
nati e nascituri ((, fino alla maggiore eta'  o  all'emancipazione,))
in tutti gli atti civili e  ne  amministrano  i  beni.  Gli  atti  di
ordinaria  amministrazione,  esclusi  i  contratti  con  i  quali  si
concedono o si acquistano diritti  personali  di  godimento,  possono
essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. 
 
  Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio  difforme  dalle
decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316. 
 
  I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno  i  beni
pervenuti al figlio a qualsiasi  titolo,  anche  a  causa  di  morte,
accettare o rinunziare ad eredita'  o  legati,  accettare  donazioni,
procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni
ultranovennali  o  compiere  altri  atti   eccedenti   la   ordinaria
amministrazione ne' promuovere, transigere o compromettere in arbitri
giudizi relativi a tali  atti,  se  non  per  necessita'  o  utilita'
evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. 
 
  I capitali non possono essere  riscossi  senza  autorizzazione  del
giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego. 
 
  L'esercizio di una impresa commerciale non puo'  essere  continuato
se non con l'autorizzazione  del  tribunale  su  parere  del  giudice
tutelare.   Questi   puo'    consentire    l'esercizio    provvisorio
dell'impresa, fino a  quando  il  tribunale  abbia  deliberato  sulla
istanza. 
 
  Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i  figli  soggetti
alla stessa ((responsabilita' genitoriale)), o tra essi e i  genitori
o quello di essi che esercita in via esclusiva  la  ((responsabilita'
genitoriale)), il  giudice  tutelare  nomina  ai  figli  un  curatore
speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo  dei  genitori
esercenti la ((responsabilita' genitoriale)), la  rappresentanza  dei
figli spetta esclusivamente all'altro genitore.