Art. 320.
Rappresentanza e amministrazione.
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via
esclusiva la ((responsabilita' genitoriale)), rappresentano i figli
nati e nascituri ((, fino alla maggiore eta' o all'emancipazione,))
in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di
ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si
concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono
essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle
decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni
pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte,
accettare o rinunziare ad eredita' o legati, accettare donazioni,
procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni
ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria
amministrazione ne' promuovere, transigere o compromettere in arbitri
giudizi relativi a tali atti, se non per necessita' o utilita'
evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del
giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale non puo' essere continuato
se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice
tutelare. Questi puo' consentire l'esercizio provvisorio
dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla
istanza.
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti
alla stessa ((responsabilita' genitoriale)), o tra essi e i genitori
o quello di essi che esercita in via esclusiva la ((responsabilita'
genitoriale)), il giudice tutelare nomina ai figli un curatore
speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori
esercenti la ((responsabilita' genitoriale)), la rappresentanza dei
figli spetta esclusivamente all'altro genitore.