(CODICE CIVILE-art. 324)
                              Art. 324. 
 
                          Usufrutto legale. 
 
  I genitori esercenti la ((responsabilita'  genitoriale))  hanno  in
comune l'usufrutto dei beni del figlio ((, fino alla maggiore eta'  o
all'emancipazione)). 
 
  I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia  e
all'istruzione ed educazione dei figli. 
 
  Non sono soggetti ad usufrutto legale: 
    1) i beni acquistati  dal  figlio  con  i  proventi  del  proprio
lavoro; 
    2) i beni lasciati o  donati  al  figlio  per  intraprendere  una
carriera, un'arte o una professione; 
    3) i beni lasciati o donati con  la  condizione  che  i  genitori
esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) o uno  di  essi  non  ne
abbiano l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto  per  i  beni
spettanti al figlio a titolo di legittima; 
    4) i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione  e
accettati nell'interesse del figlio contro la volonta'  dei  genitori
esercenti la ((responsabilita' genitoriale)). Se uno solo di essi era
favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente
a lui.