(Codice Penale-art. 517)
                              Art. 517. 
 
         (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) 
 
  Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in  circolazione  opere
dell'ingegno  o  prodotti  industriali,  con  nomi,  marchi  o  segni
distintivi  nazionali  o  esteri,  atti  a  indurre  in  inganno   il
compratore sull'origine, provenienza  o  qualita'  dell'opera  o  del
prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclusione ((fino a due anni e)) con la
multa fino a ventimila euro.