Art. 292.
(Notificazione e comunicazione di atti al contumace).
L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le
comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque
proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che
il giudice istruttore fissa con ordinanza. ((54))
Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in
cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere
sull'originale.
Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o
comunicazione.
Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
(47)
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AGGIORNAMENTO (47)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 - 28 novembre 1986, n. 250
(in G.U. 1a s.s. 03/12/1986, n. 250), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la
notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della
produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione
ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II
del libro II del codice di procedura civile".
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AGGIORNAMENTO (54)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 maggio-6 giugno 1989, n.
317 (in G.U. 1a s.s. 14/06/1989, n. 24), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 292, primo comma, del
codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, dello
stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al
contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della
scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza".