(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 292)
                              Art. 292. 
        (Notificazione e comunicazione di atti al contumace). 
 
  L'ordinanza che ammette l'interrogatorio  o  il  giuramento,  e  le
comparse contenenti  domande  nuove  o  riconvenzionali  da  chiunque
proposte sono notificate personalmente al contumace nei  termini  che
il giudice istruttore fissa con ordinanza. ((54)) 
 
  Le altre comparse si considerano  comunicate  con  il  deposito  in
cancelleria  e  con   l'apposizione   del   visto   del   cancelliere
sull'originale. 
 
  Tutti  gli  altri  atti  non  sono  soggetti  a   notificazione   o
comunicazione. 
 
  Le sentenze sono notificate alla parte personalmente. 
                                                                 (47) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (47) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 25 - 28 novembre 1986, n. 250
(in G.U. 1a s.s. 03/12/1986, n. 250), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la
notificazione al contumace del verbale  in  cui  si  da'  atto  della
produzione della scrittura privata  nei  procedimenti  di  cognizione
ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al  Titolo  II
del libro II del codice di procedura civile". 
    
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AGGIORNAMENTO (54) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 18 maggio-6 giugno  1989,  n.
317  (in  G.U.  1a   s.s.   14/06/1989,   n.   24),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  292,  primo  comma,  del
codice di procedura civile, in relazione all'art. 215,  n.  1,  dello
stesso codice, nella parte in cui non  prevede  la  notificazione  al
contumace del verbale in cui  si  da'  atto  della  produzione  della
scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza".