(Codice Penale-art. 559)
                              Art. 559. 
 
                             (Adulterio) 
 
  La moglie adultera e' punita con la reclusione fino a un anno. (42) 
 
  Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera. (42) 
 
  La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso  di  relazione
adulterina. ((46)) 
 
  Il delitto e' punibile a querela del marito. ((46)) 
 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 dicembre 1968, n. 126
(in G.U. 1ª s.s. 28/12/1968, n. 329), ha dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  27  novembre  -  3  dicembre
1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha  dichiarato  la
illegittimita' costituzionale dell'art. 559, comma terzo  del  Codice
penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  la
illegittimita' costituzionale dell'art. 559, comma quarto del  Codice
penale.