(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 334)
                              Art. 334. 
                 (Impugnazioni incidentali tardive). 
 
  Le parti, contro le quali e' stata proposta impugnazione  e  quelle
chiamate ad integrare il contraddittorio a norma  dell'articolo  331,
possono proporre impugnazione incidentale anche quando  per  esse  e'
decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. 
 
  In  tal  caso,   se   l'impugnazione   principale   e'   dichiarata
inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde  ogni
efficacia. (171) ((173)) 
 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme  di  cui
ai capi I e II del  titolo  III  del  libro  secondo  del  codice  di
procedura civile, come modificate dal presente decreto, si  applicano
alle   impugnazioni   proposte   avverso   le   sentenze   depositate
successivamente al 30 giugno 2023". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto: 
  - (con l'art. 35,  comma  1)  che  "Le  disposizioni  del  presente
decreto, salvo che non sia diversamente  disposto,  hanno  effetto  a
decorrere dal  28  febbraio  2023  e  si  applicano  ai  procedimenti
instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla
data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni  anteriormente
vigenti"; 
  - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo
III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis,  437
e 438 del codice di procedura civile, come  modificati  dal  presente
decreto, si applicano alle impugnazioni proposte  successivamente  al
28 febbraio 2023".