Art. 334.
(Impugnazioni incidentali tardive).
Le parti, contro le quali e' stata proposta impugnazione e quelle
chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331,
possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse e'
decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.
In tal caso, se l'impugnazione principale e' dichiarata
inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni
efficacia. (171) ((173))
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui
ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di
procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano
alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate
successivamente al 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente
decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a
decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla
data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente
vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo
III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437
e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente
decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al
28 febbraio 2023".