(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 337)
                              Art. 337. 
            (Sospensione dell'esecuzione e dei processi). 
 
  L'esecuzione  della   sentenza   non   e'   sospesa   per   effetto
dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli  283,
373, 401 e 407. (67) ((72)) 
 
  Quando l'autorita' di  una  sentenza  e'  invocata  in  un  diverso
processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata. 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha  disposto  (con  l'art.  92,  comma  1)  che  "Fatta
eccezione per la disposizione di  cui  all'articolo  1,  la  presente
legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti  a  tale
data  si  applicano,  fino  al  2  gennaio  1994,   le   disposizioni
anteriormente vigenti." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per
la disposizione di cui all'articolo 1, la  presente  legge  entra  in
vigore il 1  gennaio  1993.  Ai  giudizi  pendenti  a  tale  data  si
applicano, fino al 30  aprile  1995,  le  disposizioni  anteriormente
vigenti."