Art. 408.
(( (Scelta dell'amministratore di sostegno). ))
((La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo
riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
L'amministratore di sostegno puo' essere designato dallo stesso
interessato, in previsione della propria eventuale futura
incapacita', mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare
puo' designare con decreto motivato un amministratore di sostegno
diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile,
il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente
convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella,
il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal
genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate
dall'autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli
operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in
carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunita', e nel caso
di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, puo'
chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra
persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui
legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facolta' di
delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare,
competono tutti i doveri e tutte le facolta' previste nel presente
capo.))