(CODICE CIVILE-art. 408)
                              Art. 408. 
 
           (( (Scelta dell'amministratore di sostegno). )) 
 
  ((La scelta dell'amministratore di sostegno avviene  con  esclusivo
riguardo alla cura ed agli interessi della persona del  beneficiario.
L'amministratore di  sostegno  puo'  essere  designato  dallo  stesso
interessato,   in   previsione   della   propria   eventuale   futura
incapacita', mediante atto pubblico o scrittura privata  autenticata.
In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice  tutelare
puo' designare con decreto motivato  un  amministratore  di  sostegno
diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile,
il coniuge che non sia separato legalmente,  la  persona  stabilmente
convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella,
il parente entro il quarto grado ovvero  il  soggetto  designato  dal
genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata
autenticata. 
 
  Le designazioni di cui  al  primo  comma  possono  essere  revocate
dall'autore con le stesse forme. 
 
  Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli
operatori dei servizi pubblici o privati  che  hanno  in  cura  o  in
carico il beneficiario. 
 
  Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunita', e  nel  caso
di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi,  puo'
chiamare all'incarico  di  amministratore  di  sostegno  anche  altra
persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo  II  al  cui
legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha  facolta'  di
delegare con atto depositato presso l'ufficio del  giudice  tutelare,
competono tutti i doveri e tutte le facolta'  previste  nel  presente
capo.))