(CODICE CIVILE-art. 410)
                              Art. 410. 
 
           (( (Doveri dell'amministratore di sostegno). )) 
 
  ((Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore  di  sostegno
deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. 
 
  L'amministratore di  sostegno  deve  tempestivamente  informare  il
beneficiario circa gli atti da compiere nonche' il  giudice  tutelare
in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto,
di scelte o di atti  dannosi  ovvero  di  negligenza  nel  perseguire
l'interesse  o  nel  soddisfare  i  bisogni  o   le   richieste   del
beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri  soggetti  di
cui all'articolo 406  possono  ricorrere  al  giudice  tutelare,  che
adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. 
 
  L'amministratore di sostegno  non  e'  tenuto  a  continuare  nello
svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei  casi
in  cui  tale  incarico  e'  rivestito  dal  coniuge,  dalla  persona
stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.))