Art. 570.
(Violazione degli obblighi di assistenza famigliare)
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando
una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si
sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla ((responsabilita'
genitoriale)), alla tutela legale, o alla qualita' di coniuge, e'
punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille
a diecimila.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del
coniuge;
2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore,
ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non
sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei
casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei
confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e'
preveduto come piu' grave reato da un'altra disposizione di legge.