(Codice Penale-art. 570)
                              Art. 570. 
 
        (Violazione degli obblighi di assistenza famigliare) 
 
  Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque  serbando
una condotta contraria all'ordine o alla morale  delle  famiglie,  si
sottrae agli obblighi di assistenza inerenti  alla  ((responsabilita'
genitoriale)), alla tutela legale, o alla  qualita'  di  coniuge,  e'
punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire  mille
a diecimila. 
 
  Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 
 
  1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del
coniuge; 
 
  2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore,
ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale  non
sia legalmente separato per sua colpa. 
 
  Il delitto e' punibile a querela della  persona  offesa  salvo  nei
casi previsti dal numero  1  e,  quando  il  reato  e'  commesso  nei
confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. 
 
  Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto  e'
preveduto come piu' grave reato da un'altra disposizione di legge.