Art. 574-bis. (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero). Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilita' genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volonta' del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilita' genitoriale, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto di cui al primo comma e' commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale. ((303)) -------------- AGGIORNAMENTO (303) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 29 maggio 2020, n. 102 (in G.U. 1ยช s.s. 03/06/2020, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 574-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale, anziche' la possibilita' per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale".