(Codice Penale-art. 574 bis)
                            Art. 574-bis. 
 
         (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero). 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  chiunque  sottrae
un minore al genitore esercente la responsabilita' genitoriale  o  al
tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero  contro  la  volonta'
del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o  in  parte  allo
stesso l'esercizio della responsabilita' genitoriale, e'  punito  con
la reclusione da uno a quattro anni. 
 
  Se il fatto di cui al primo comma e' commesso nei confronti  di  un
minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso,
si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. 
 
  Se i fatti di cui al primo e secondo  comma  sono  commessi  da  un
genitore  in  danno  del  figlio  minore,  la  condanna  comporta  la
sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale. ((303)) 
 
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AGGIORNAMENTO (303) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 29 maggio  2020,  n.  102
(in G.U. 1ยช s.s. 03/06/2020, n. 23), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 574-bis, terzo  comma,  del  codice  penale,
nella parte in cui prevede che  la  condanna  pronunciata  contro  il
genitore per il delitto  di  sottrazione  e  mantenimento  di  minore
all'estero  ai  danni  del  figlio  minore  comporta  la  sospensione
dell'esercizio  della  responsabilita'   genitoriale,   anziche'   la
possibilita' per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio
della responsabilita' genitoriale".