(Codice Penale-art. 577)
                              Art. 577. 
 
              (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo) 
 
  Si  applica  la  pena  dell'ergastolo   se   il   fatto   preveduto
dall'articolo 575 e' commesso: 
 
  1° contro l'ascendente o il  discendente  ((anche  per  effetto  di
adozione  di  minorenne))  o  contro  il  coniuge,  anche  legalmente
separato, contro l'altra  parte  dell'unione  civile  ((o  contro  la
persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso  legata  da
relazione affettiva)); 
 
  2° col mezzo di sostanze  venefiche,  ovvero  con  un  altro  mezzo
insidioso; 
 
  3° con premeditazione; 
 
  4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri  1°
e 4° dell'articolo 61. 
 
  La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta  anni,  se  il
fatto  e'  commesso  contro  il  coniuge  divorziato,  l'altra  parte
dell'unione civile, ove cessata, ((la persona legata al colpevole  da
stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,)) il  fratello
o la sorella, ((l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo
VIII del libro primo  del  codice  civile,))  il  padre  o  la  madre
adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta. 
 
  ((Le circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle  previste  dagli
articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con  le  circostanze
aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo  comma,  non
possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste)).