Art. 577. (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo) Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 e' commesso: 1° contro l'ascendente o il discendente ((anche per effetto di adozione di minorenne)) o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile ((o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva)); 2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3° con premeditazione; 4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61. La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, ((la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,)) il fratello o la sorella, ((l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,)) il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta. ((Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste)).