(Codice Penale-art. 583)
                              Art. 583. 
 
                      (Circostanze aggravanti) 
 
  La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre  a
sette anni: 
 
  1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo  la  vita
della  persona  offesa,  ovvero  una  malattia  o  un'incapacita'  di
attendere alle  ordinarie  occupazioni  per  un  tempo  superiore  ai
quaranta giorni; 
 
  2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o  di
un organo; 
 
  3° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194. 
 
  La lesione personale e' gravissima, e si applica la  reclusione  da
sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 
 
  1° una malattia certamente o probabilmente insanabile; 
 
  2° la perdita di un senso; 
 
  3° la perdita di un  arto,  o  una  mutilazione  che  renda  l'arto
inservibile,  ovvero  la  perdita  dell'uso  di  un  organo  o  della
capacita' di procreare, ovvero una  permanente  e  grave  difficolta'
della favella; 
 
  4° ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N. 69)); 
 
  5° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.