(Codice Penale-art. 585)
                              Art. 585. 
 
                      (Circostanze aggravanti) 
 
  Nei  casi  previsti  dagli   articoli   582,   583,   583-bis   ((,
583-quinquies)) e 584, la pena e' aumentata da un terzo  alla  meta',
se   concorre   alcuna   delle   circostanze   aggravanti    previste
dall'articolo 576, ed e' aumentata  fino  a  un  terzo,  se  concorre
alcuna  delle  circostanze  aggravanti  previste  dall'articolo  577,
ovvero se il fatto e' commesso con armi  o  con  sostanze  corrosive,
ovvero da persona travisata o da piu' persone riunite. 
 
  Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono: 
 
  1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e'
l'offesa alla persona; 
 
  2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla  legge
vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. 
 
  Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti
o accecanti.