Art. 600-ter.
(Pornografia minorile).
((E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa
da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o
spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a
esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli
trae altrimenti profitto)).
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale
pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo
comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce,
divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al
primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni
finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori
degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo
e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale
pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino
a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata
in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente
quantita'.
((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque assiste
a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori
di anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si
intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore
degli anni diciotto coinvolto in attivita' sessuali esplicite, reali
o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un
minore di anni diciotto per scopi sessuali)).