(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 409)
                              Art. 409. 
                (Controversie individuali di lavoro). 
 
  Si osservano le disposizioni del presente capo  nelle  controversie
relative a: 
    1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non  inerenti
all'esercizio di una impresa; 
    2)   rapporti   di   mezzadria,   di   colonia   parziaria,    di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto,  nonche'
rapporti derivanti da altri contratti  agrari,  salva  la  competenza
delle sezioni specializzate agrarie; 
    3) rapporti di agenzia, di rappresentanza  commerciale  ed  altri
rapporti di collaborazione che si concretino in  una  prestazione  di
opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche  se
non  a  carattere  subordinato  ((.  La  collaborazione  si   intende
coordinata quando, nel  rispetto  delle  modalita'  di  coordinamento
stabilite di comune accordo dalle parti, il  collaboratore  organizza
autonomamente l'attivita' lavorativa)); 
    4) rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  di  enti  pubblici  che
svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica; 
    5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti  pubblici  ed  altri
rapporti di lavoro pubblico,  sempreche'  non  siano  devoluti  dalla
legge ad altro giudice.