(Codice Penale-art. 617)
                              Art. 617. 
 
(Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di  comunicazioni  o
             conversazioni telegrafiche o telefoniche). 
 
  Chiunque, fraudolentamente, prende cognizione di una  comunicazione
o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone
o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce  e'
punito con la reclusione ((da un anno e sei mesi a cinque anni)). 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena  si
applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo  di  informazione
al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni  o
delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo. 
 
  I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si
procede d'ufficio e la pena e'  della  reclusione  ((da  tre  a  otto
anni)) se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale o di
un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa  delle
funzioni o del servizio, ovvero da un  pubblico  ufficiale  o  da  un
incaricato di un  pubblico  servizio  con  abuso  dei  poteri  o  con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o  servizio,  o  da  chi
esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.