Art. 622. (Rivelazione di segreto professionale) Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila. La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, ((dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,)) sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.