(Codice Penale-art. 622)
                              Art. 622. 
 
               (Rivelazione di segreto professionale) 
 
  Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o  ufficio,
o della propria professione o arte, di un segreto, lo  rivela,  senza
giusta causa, ovvero lo impiega  a  proprio  o  altrui  profitto,  e'
punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione  fino
a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila. 
 
  La pena e' aggravata se il fatto  e'  commesso  da  amministratori,
direttori generali, ((dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari,)) sindaci o liquidatori o se e' commesso da  chi
svolge la revisione contabile della societa'. 
 
  Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.