(Codice Penale-art. 624 bis)
                            Art. 624-bis. 
 
             (Furto in abitazione e furto con strappo). 
 
  Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri,  mediante
introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o  in
parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito  con  la
reclusione ((da quattro a sette anni)) e con la multa da euro  927  a
euro 1.500. 
 
  Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi  si  impossessa
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al  fine  di
trarne profitto per se' o per altri, strappandola di mano o di  dosso
alla persona. 
 
  La pena e' della reclusione ((da cinque a dieci anni e della  multa
da euro 1.000 a euro 2.500)) se il reato e' aggravato da una  o  piu'
delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo  625  ovvero
se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61. 
 
  Le  circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle  previste   dagli
articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu'  delle  circostanze
aggravanti di cui  all'articolo  625,  non  possono  essere  ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni  di  pena
si operano  sulla  quantita'  della  stessa  risultante  dall'aumento
conseguente alle predette circostanze aggravanti.