(CODICE CIVILE-art. 528)
                              Art. 528. 
 
                       (Nomina del curatore). 
 
  Quando il chiamato  non  ha  accettato  l'eredita'  e  non  e'  nel
possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si e'
aperta la successione, su istanza delle persone interessate  o  anche
d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'.(111)((112a)) 
 
  Il decreto di nomina del  curatore,  a  cura  del  cancelliere,  e'
pubblicato  per  estratto  nel  foglio  degli  annunzi  legali  della
provincia e iscritto nel registro delle successioni. 
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AGGIORNAMENTO (111) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (112a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."