Art. 646. (Appropriazione indebita) Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.((294)) Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36. -------------- AGGIORNAMENTO (294) La L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera u)) che "le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»".