(Codice Penale-art. 646)
                              Art. 646. 
 
                      (Appropriazione indebita) 
 
  Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto  profitto,  si
appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi
titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona  offesa,  con
la  reclusione  fino  a  tre  anni  e  con  la  multa  fino  a   lire
diecimila.((294)) 
 
  Se il fatto e' commesso su cose  possedute  a  titolo  di  deposito
necessario, la pena e' aumentata. 
 
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (294) 
  La L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma  1,
lettera u)) che "le parole: «con la reclusione fino a tre anni e  con
la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti:  «con  la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000  a  euro
3.000»".