(CODICE CIVILE-art. 563)
                              Art. 563. 
 
 (Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione). 
 
  Se i donatari contro i quali  e'  stata  pronunziata  la  riduzione
hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti
anni  dalla  ((trascrizione  della))  donazione,   il   legittimario,
premessa l'escussione  dei  beni  del  donatario,  puo'  chiedere  ai
successivi acquirenti, nel modo e  nell'ordine  in  cui  si  potrebbe
chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. 
 
  L'azione  per  ottenere  la  restituzione  deve  proporsi   secondo
l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i
terzi acquirenti puo' anche essere richiesta, entro il termine di cui
al primo comma,  la  restituzione  dei  beni  mobili,  oggetto  della
donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. 
 
  Il terzo acquirente puo' liberarsi dall'obbligo  di  restituire  in
natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro. 
 
  Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso  del
termine di cui al primo comma e di quello di  cui  all'articolo  561,
primo comma, e' sospeso nei confronti del coniuge e  dei  parenti  in
linea retta del donante che  abbiano  notificato  e  trascritto,  nei
confronti  del  donatario  ((e  dei  suoi  aventi  causa)),  un  atto
stragiudiziale   di   opposizione   alla   donazione.   Il    diritto
dell'opponente  e'  personale  e  rinunziabile.  L'opposizione  perde
effetto se non e' rinnovata prima  che  siano  trascorsi  venti  anni
dalla sua trascrizione.