(Codice Penale-art. 81)
                              Art. 81. 
 
                (Concorso formale. Reato continuato). 
 
  E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi  per  la  violazione
piu' grave aumentata sino al  triplo  chi  con  una  sola  azione  od
omissione viola diverse disposizioni di legge  ovvero  commette  piu'
violazioni della medesima disposizione di legge. 
 
  Alla stessa  pena  soggiace  chi  con  piu'  azioni  od  omissioni,
esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche  in  tempi
diversi piu' violazioni della stessa o  di  diverse  disposizioni  di
legge. 
 
  Nei casi preveduti da  quest'articolo,  la  pena  non  puo'  essere
superiore a quella che sarebbe applicabile  a  norma  degli  articoli
precedenti. 
 
  ((Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se  i  reati  in
concorso formale o  in  continuazione  con  quello  piu'  grave  sono
commessi da  soggetti  ai  quali  sia  stata  applicata  la  recidiva
prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantita' di
pena non puo' essere  comunque  inferiore  ad  un  terzo  della  pena
stabilita per il reato piu' grave)).