Art. 81.
(Concorso formale. Reato continuato).
E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione
piu' grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od
omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piu'
violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con piu' azioni od omissioni,
esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi
diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di
legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo' essere
superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli
precedenti.
((Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in
concorso formale o in continuazione con quello piu' grave sono
commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva
prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantita' di
pena non puo' essere comunque inferiore ad un terzo della pena
stabilita per il reato piu' grave)).