Art. 688. (Ubriachezza) Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' colto in stato di manifesta ubriachezza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila. La pena e' dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto e' commesso da chi ha gia' riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumita' individuale. ((186)) La pena e' aumentata se la ubriachezza e' abituale. ------------ AGGIORNAMENTO (186) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 luglio 2002, n. 354 (in G.U. 1ยช s.s. 24/07/2002, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo.