Art. 688.
(Ubriachezza)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' colto in
stato di manifesta ubriachezza e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.
La pena e' dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto e' commesso
da chi ha gia' riportato una condanna per delitto non colposo contro
la vita o la incolumita' individuale. ((186))
La pena e' aumentata se la ubriachezza e' abituale.
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AGGIORNAMENTO (186)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 luglio 2002, n. 354
(in G.U. 1ยช s.s. 24/07/2002, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del secondo comma del presente articolo.