(Codice Penale-art. 688)
                              Art. 688. 
 
                            (Ubriachezza) 
 
  Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico,  e'  colto  in
stato  di  manifesta  ubriachezza   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila. 
 
  La pena e' dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto  e'  commesso
da chi ha gia' riportato una condanna per delitto non colposo  contro
la vita o la incolumita' individuale. ((186)) 
 
  La pena e' aumentata se la ubriachezza e' abituale. 
 
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AGGIORNAMENTO (186) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 luglio 2002,  n.  354
(in G.U. 1ยช s.s. 24/07/2002, n. 29), ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del secondo comma del presente articolo.