(CODICE CIVILE-art. 599)
                              Art. 599. 
 
                        (Persone interposte). 
 
  Le disposizioni testamentarie a vantaggio  delle  persone  incapaci
indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596,  597  e  598  sono  nulle
anche se fatte sotto nome d'interposta persona. 
 
  Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i  discendenti
e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente
con l'incapace. (22) ((49)) 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 28 dicembre 1970, n. 205
(in G.U. 1a  s.s.  30/12/1970,  n.  329),  ha  dichiarato,  ai  sensi
dell'art. 27 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 599 del codice civile,  nella  parte  in
cui si riferisce agli articoli 592 e 593 del presente codice. 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 18-20 dicembre 1979,  n.  153
(in G.U. 1a s.s. 29/12/1979, n. 353), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 595 del codice  civile  nel  testo  abrogato
dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell'art. 599  del
codice civile nella parte in cui richiama il predetto art. 595".