Art. 98.
(Minore degli anni diciotto)
E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva
compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva
capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita.
Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si
tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene
accessorie. Se si tratta di pena piu' grave, la condanna importa
soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non
superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la
sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) o
dell'autorita' maritale.