(Codice Penale-art. 98)
                              Art. 98. 
 
                    (Minore degli anni diciotto) 
 
  E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il  fatto,  aveva
compiuto i quattordici anni, ma  non  ancora  i  diciotto,  se  aveva
capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita. 
 
  Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o  si
tratta  di  pena  pecuniaria,  alla  condanna  non  conseguono   pene
accessorie. Se si tratta di pena  piu'  grave,  la  condanna  importa
soltanto l'interdizione  dai  pubblici  uffici  per  una  durata  non
superiore a cinque anni,  e,  nei  casi  stabiliti  dalla  legge,  la
sospensione dall'esercizio della  ((responsabilita'  genitoriale))  o
dell'autorita' maritale.