Art. 724. (Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti) Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinita' o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila)). (146) ((La stessa sanzione si applica a chi)) compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti. -------------- AGGIORNAMENTO (146) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 (in G.U. 1ยช s.s. 25/10/1995, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato"".