Art. 724.
(Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti)
Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole
oltraggiose, contro la Divinita' o i Simboli o le Persone venerati
nella religione dello Stato, ((e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila)). (146)
((La stessa sanzione si applica a chi)) compie qualsiasi pubblica
manifestazione oltraggiosa verso i defunti.
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AGGIORNAMENTO (146)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 (in
G.U. 1ยช s.s. 25/10/1995, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale,
limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella
religione dello Stato"".