(Codice Penale-art. 734 bis)
                            Art. 734-bis. 
 
(Divulgazione delle generalita' o dell'immagine di persona offesa  da
                     atti di violenza sessuale). 
 
  Chiunque, nei casi di  delitti  previsti  dagli  articoli  600-bis,
((600-ter e 600-quater, anche se relativi al  materiale  pornografico
di cui all'articolo 600-quater.1,)) 600-quinquies, 609-bis,  609-ter,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies,  divulghi,  anche  attraverso
mezzi di comunicazione di massa, le generalita'  o  l'immagine  della
persona offesa senza il suo consenso, e' punito con l'arresto da  tre
a sei mesi.