Art. 25.
Discriminazione diretta e indiretta
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 1 e 2)
1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente
titolo, ((qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o
comportamento)), nonche' l'ordine di porre in essere un atto o un
comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando
le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque,
il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra
lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.
2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo,
quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o
un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i
lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare
svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che
riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa, purche' l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per
il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
((2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo,
ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di
gravidanza, nonche' di maternita' o paternita', anche adottive,
ovvero in ragione della titolarita' e dell'esercizio dei relativi
diritti.))