Art. 26. 
                    Molestie e molestie sessuali 
 
(legge 10 aprile 1991, n. 125,  articolo  4,  commi  2-bis,  2-ter  e
                              2-quater) 
 
  1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie,  ovvero
quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse
al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita'  di  una
lavoratrice o di un lavoratore e di creare  un  clima  intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante o offensivo. 
  2. Sono, altresi', considerate  come  discriminazioni  le  molestie
sessuali,  ovvero  quei  comportamenti  indesiderati  a  connotazione
sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi  lo
scopo o l'effetto di violare la dignita' di una lavoratrice o  di  un
lavoratore e di creare un clima  intimidatorio,  ostile,  degradante,
umiliante o offensivo. 
  2-bis.  Sono,  altresi',   considerati   come   discriminazione   i
trattamenti meno  favorevoli  subiti  da  una  lavoratrice  o  da  un
lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di  cui  ai
commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi. 
  3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il  rapporto  di
lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime  dei  comportamenti
di cui  ai  ((commi  1,  2  e  2-bis))  sono  nulli  se  adottati  in
conseguenza  del  rifiuto  o  della  sottomissione  ai  comportamenti
medesimi.   Sono   considerati,   altresi',   discriminazioni    quei
trattamenti  sfavorevoli  da  parte  del   datore   di   lavoro   che
costituiscono una reazione ad un reclamo o ad  una  azione  volta  ad
ottenere il rispetto del principio  di  parita'  di  trattamento  tra
uomini e donne. 
  ((3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio  per
la  dichiarazione  delle  discriminazioni  per  molestia  o  molestia
sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente
capo non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito
o sottoposto ad altra misura organizzativa avente  effetti  negativi,
diretti o indiretti, sulle condizioni di  lavoro,  determinati  dalla
denuncia stessa. Il licenziamento  ritorsivo  o  discriminatorio  del
soggetto denunciante e' nullo. Sono altresi' nulli  il  mutamento  di
mansioni ai sensi  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  nonche'
qualsiasi altra  misura  ritorsiva  o  discriminatoria  adottata  nei
confronti del denunciante. Le tutele di cui  al  presente  comma  non
sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con  sentenza  di
primo grado, la responsabilita' penale del denunciante per i reati di
calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia. 
  3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo  2087
del codice  civile,  ad  assicurare  condizioni  di  lavoro  tali  da
garantire l'integrita' fisica e morale e la dignita' dei  lavoratori,
anche concordando con le organizzazioni sindacali dei  lavoratori  le
iniziative, di natura informativa e formativa, piu' opportune al fine
di prevenire il  fenomeno  delle  molestie  sessuali  nei  luoghi  di
lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori  e
le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei  luoghi
di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la  dignita'
di ognuno e siano favorite le  relazioni  interpersonali,  basate  su
principi di eguaglianza e di reciproca correttezza)).