Art. 26.
Molestie e molestie sessuali
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 2-bis, 2-ter e
2-quater)
1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero
quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse
al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una
lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio,
ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2. Sono, altresi', considerate come discriminazioni le molestie
sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione
sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo
scopo o l'effetto di violare la dignita' di una lavoratrice o di un
lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo.
2-bis. Sono, altresi', considerati come discriminazione i
trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un
lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai
commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi.
3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di
lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti
di cui ai ((commi 1, 2 e 2-bis)) sono nulli se adottati in
conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti
medesimi. Sono considerati, altresi', discriminazioni quei
trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che
costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad
ottenere il rispetto del principio di parita' di trattamento tra
uomini e donne.
((3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per
la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia
sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente
capo non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito
o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi,
diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla
denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del
soggetto denunciante e' nullo. Sono altresi' nulli il mutamento di
mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonche'
qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei
confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non
sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di
primo grado, la responsabilita' penale del denunciante per i reati di
calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.
3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087
del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da
garantire l'integrita' fisica e morale e la dignita' dei lavoratori,
anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le
iniziative, di natura informativa e formativa, piu' opportune al fine
di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e
le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi
di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignita'
di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su
principi di eguaglianza e di reciproca correttezza)).