(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 645)
                              Art. 645. 
                           (Opposizione). 
 
  L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario  al  quale
appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione
notificato  al  ricorrente  nei   luoghi   di   cui   all'art.   638.
Contemporaneamente l'ufficiale  giudiziario  deve  notificare  avviso
dell'opposizione   al   cancelliere   affinche'   ne'   prenda   nota
sull'originale del decreto. 
 
  In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo  le  norme
del procedimento ordinario davanti a giudice adito. ((L'anticipazione
di cui  all'articolo  163-bis,  terzo  comma,  deve  essere  disposta
fissando l'udienza per la comparizione delle parti non  oltre  trenta
giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire)).