Art. 645.
(Opposizione).
L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale
appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione
notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638.
Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso
dell'opposizione al cancelliere affinche' ne' prenda nota
sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme
del procedimento ordinario davanti a giudice adito. ((L'anticipazione
di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta
fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta
giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire)).