(Codice Penale-art. 131 bis)
                            Art. 131-bis. 
 
 (Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto). 
 
  Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva  non  superiore
nel massimo  a  cinque  anni,  ovvero  la  pena  pecuniaria,  sola  o
congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa  quando,  per
le modalita' della  condotta  e  per  l'esiguita'  del  danno  o  del
pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma,  l'offesa
e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale. 
 
  L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi
del primo comma, quando  l'autore  ha  agito  per  motivi  abietti  o
futili, o con crudelta', anche in danno di animali,  o  ha  adoperato
sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata  difesa
della vittima, anche in  riferimento  all'eta'  della  stessa  ovvero
quando la condotta ha  cagionato  o  da  essa  sono  derivate,  quali
conseguenze non volute, la morte  o  le  lesioni  gravissime  di  una
persona. L'offesa non puo' altresi' essere  ritenuta  di  particolare
tenuita' quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore
nel massimo a  due  anni  e  sei  mesi  di  reclusione,  commessi  in
occasione o a causa di manifestazioni sportive , ovvero nei  casi  di
cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato e' commesso nei
confronti di  un  pubblico  ufficiale  nell'esercizio  delle  proprie
funzioni. 
 
  Il comportamento e' abituale nel caso in  cui  l'autore  sia  stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza  ovvero
abbia commesso piu' reati  della  stessa  indole,  anche  se  ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche'
nel caso in cui si tratti di reati che abbiano  ad  oggetto  condotte
plurime, abituali e reiterate. 
 
  Ai fini della determinazione  della  pena  detentiva  prevista  nel
primo comma non si tiene conto delle  circostanze,  ad  eccezione  di
quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato  e  di  quelle  ad  effetto  speciale.  In
quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo  comma  non  si
tiene conto del giudizio di bilanciamento delle  circostanze  di  cui
all'articolo 69. 
 
  La disposizione del primo comma si applica anche  quando  la  legge
prevede la  particolare  tenuita'  del  danno  o  del  pericolo  come
circostanza attenuante. 
                                                              ((306)) 
 
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AGGIORNAMENTO (306) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 25 giugno - 21 luglio 2020, n.
156  (in  G.U.  1ª   s.s.   22/07/2020,   n.   30),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale,
inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015,
n. 28, recante  «Disposizioni  in  materia  di  non  punibilita'  per
particolare tenuita' del fatto, a norma  dell'articolo  1,  comma  1,
lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», nellaparte in cui non
consente  l'applicazione  della  causa   di   non   punibilita'   per
particolare tenuita' del fatto ai reati per i quali non  e'  previsto
un minimo edittale di pena detentiva".