(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 710)
                              Art. 710. 
(Modificabilita' dei  provvedimenti  relativi  alla  separazione  dei
                              coniugi). 
 
  Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento  in
camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i
coniugi e la prole conseguenti la separazione. 
 
  Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale  ammissione
di mezzi istruttori e puo' delegare per  l'assunzione  uno  dei  suoi
componenti. 
 
  Ove il procedimento non possa essere  immediatamente  definito,  il
tribunale puo' adottare provvedimenti provvisori e puo' ulteriormente
modificarne il contenuto nel corso del procedimento. ((66)) 
 
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AGGIORNAMENTO (66) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 22 ottobre-9 novembre 1992, n.
416  (in  G.U.   1a   s.s.   11/11/1992,   n.   47)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale, sopravvenuta  dal  12  marzo  1987,
dell'art. 710 codice procedura civile, nel testo precedente a  quello
sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331,  nella  parte  in
cui non prevede l'intervento del pubblico ministero per  la  modifica
dei provvedimenti riguardanti la prole" e,  "ai  sensi  dell'art.  27
legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
710 codice procedura civile, nel testo sostituito dall'art.  1  legge
29  luglio  1988  n.  331,  nella  parte  in  cui  non   prevede   la
partecipazione  del  pubblico   ministero   per   la   modifica   dei
provvedimenti riguardanti la prole".